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Tar Lecce respinge il ricorso per il trasferimento della farmacia rurale di San Simone

Lecce – La recente sentenza del Tar Lecce offre uno spaccato significativo sul funzionamento delle regole che disciplinano il trasferimento delle farmacie rurali, mettendo in luce come i margini di valutazione dell’amministrazione siano spesso più vincolati di quanto si creda. Con la decisione n. 1515 del 13 novembre 2025, il Tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da una farmacia di Tuglie contro il Comune di Sannicola, confermando la legittimità del trasferimento di una farmacia rurale nella frazione di San Simone. Una vicenda apparentemente tecnica, che però chiarisce aspetti fondamentali di un settore regolato da norme complesse e da equilibri territoriali delicati. <div style=”text-align:center”><b>di Nicola De Dominicis</b></div>

Al centro della disputa vi erano accuse precise: secondo la farmacia ricorrente, il provvedimento comunale avrebbe violato le distanze minime obbligatorie tra farmacie, sarebbe stato insufficiente nella motivazione e avrebbe autorizzato un trasferimento in un’area sottoposta a vincolo cimiteriale, dunque non edificabile. Tuttavia, il Tar ha sposato in pieno le argomentazioni dei legali della farmacia trasferita, evidenziando come nessuno di questi elementi risultasse fondato.

Il Tribunale ha infatti chiarito che la distanza minima tra le sedi risultava pienamente rispettata e che la nuova ubicazione non ricadeva nella fascia di rispetto del cimitero. Ma il punto più rilevante riguarda l’assenza di un obbligo di motivazione specifica da parte del Comune: per il Tar, il trasferimento di una farmacia è un atto a contenuto vincolato, ovvero un provvedimento che l’amministrazione deve adottare una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa, senza necessità di un apparato motivazionale articolato o di un esame puntuale delle osservazioni presentate da altri operatori.

Particolare rilievo assume anche il chiarimento relativo all’art. 104 del R.D. 1265/1934, che stabilisce la distanza minima di 3.000 metri per le farmacie rurali: tale vincolo, spiega il Tar, riguarda esclusivamente le nuove istituzioni di sedi rurali e non i trasferimenti, come quello in esame.

La sentenza, oltre a confermare la legittimità dello spostamento, contribuisce a definire meglio il perimetro delle competenze comunali e i criteri applicabili in casi analoghi. Un esito che evita alla farmacia coinvolta il ritorno alla sede originaria e che offre un precedente utile, soprattutto per chiarire che l’amministrazione, in presenza dei presupposti richiesti, non è tenuta ad articolare motivazioni aggiuntive né ad affrontare in dettaglio eventuali contestazioni.

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Last modified: Novembre 19, 2025
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